Antiriciclaggio



Premessa

Per i notai, la normativa vigente prevede l’obbligo di adeguata verifica in occasione di:
– stipulazione di “atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività economiche di valore pari o superiore a 15.000 euro”;
– “costituzioni di società o enti per qualsiasi importo”;
– “ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”.
Il testo unico antiriciclaggio prescrive che l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela comporta non solo la semplice identificazione del cliente, ma anche l’obbligo di verificarne direttamente l’identità. Per poter procedere all’attività di identificazione e di verifica, i professionisti non solo hanno il dovere di utilizzare documenti, dati od informazioni ottenute da una fonte affidabile ed indipendente, ma hanno anche il dovere di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.
In tal caso, il Notariato ha precisato che il cliente dovrà essere identificato ogni volta che la disposizione normativa lo richieda. Inoltre, qualora il cliente esibisca un documento scaduto, il notaio, come pubblico ufficiale, dovrà utilizzare tutti i mezzi previsti dalla legge notarile per accertarne l’identità.
Nel caso in cui nella stipulazione di atti o nella costituzione di società o enti intervenga un soggetto munito di apposita procura, ai fini di una corretta identificazione, il notaio sarà tenuto a due differenti comportamenti.
Più precisamente qualora la procura sia italiana o provenga da un Paese in cui il notaio è professionista soggetto agli stessi obblighi in materia di antiriciclaggio dei colleghi italiani, è possibile fare affidamento, sotto la propria
responsabilità sull’identificazione effettuata dal notaio autenticante; se, invece, la procura provenga da un altro Paese, verosimilmente si dovrà identificare anche il mandante. L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve essere effettuato mediante l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo con la presenza contemporanea del cliente, anche mediante l’ausilio di propri collaboratori o dipendenti.
Nel caso di identificazione del titolare effettivo, non è strettamente necessario che il notaio acquisisca la copia del documento di identità del titolare effettivo. È necessario, invece, che il notaio acquisisca una dichiarazione responsabile del cliente, e che raccolga informazioni mediante consultazione di pubblici registri ovvero con altre modalità, da utilizzare cumulativamente, secondo una valutazione prudenziale. A tale scopo, il Consiglio del Notariato definisce titolare effettivo colui che controlla società o enti; in particolare, è “titolare effettivo” colui che ha il controllo, diretto o indiretto, ovvero è beneficiario del patrimonio.

Ministero dellʼEconomia nota del 9 aprile 2009

Sempre relativamente all’obbligo di adeguata verifica della clientela con la nota del 9 aprile 2009 prot. 29165 il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato chiamato, dal Consiglio Nazionale del Notariato, a fornire alcuni chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società fiduciaria.
In particolare, il Consiglio Nazionale del Notariato, si è rivolto al Ministero dell’economia e delle finanze chiedendo di conoscere: □nell’ipotesi in cui nell’atto notarile intervenga una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, quali siano le modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 15 e seguenti, in particolare con riferimento alla figura del fiduciante.

Adeguata verifica della clientela: società fiduciaria e sfiduciante

Al riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze, in risposta a quanto prospettato dal Consiglio Nazionale del Notariato, precisa in particolare che:□ l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 non consente di applicare il regime semplificato di adeguata verifica della clientela, nei rapporti intrattenuti con le società fiduciarie e, pertanto, nei confronti delle stesse trovano sempre piena applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 231/2007.
Ne consegue allora che, ai sensi dell’articolo 18, lettere a) e b) l’obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere adempiuto:
– sia nei confronti della società fiduciaria propria cliente,
– sia nei confronti del sfiduciante quale titolare effettivo.
Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto, al notaio: tutte le informazioni necessarie per consentire al professionista stesso di poter rispondere. Tali informazioni dovranno essere trattate, dal notaio che le riceve, con le dovute cautele al fine di garantire la riservatezza dei dati.
Nel caso in cui il notaio non sia in grado di identificare il fiduciante-titolare effettivo, aggiunge il ministero, l’attenzione deve essere posta sulla circostanza che, in base all’articolo 23, comma 1, sussiste l’obbligo di
astenersi dall’eseguire la prestazione richiesta. In tale circostanza, secondo quanto precisato dal ministero, il notaio dovrà altresì valutare attentamente se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

(Fonte Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it) Ultimo aggiornamento (Lunedì 08 Ottobre 2012)